La piattaforma utilizzata come canale interno di comunicazione è whistlelink, accessibile al seguente link (da copiare ed incollare nel browser):
https://mercedesrossi.whistlelink.com
La presente procedura si applica a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La procedura si applica in caso di segnalazione di atti illeciti da parte di:
La tutela relativa alla riservatezza si applica ai soggetti sopra menzionati anche quando:
La tutela di riservatezza è inoltre estesa:
Il whistleblower o segnalatore deve essere tutelato e protetto da ogni tipologia di ritorsione per questo motivo è bene che il minor numero di soggetti possibili conoscano la sua identità.
Il gruppo di valutazione del whistleblowing è il soggetto o la squadra di lavoro che prende in carico il segnalante, ne conosce l’identità e vi dialoga per lo sviluppo delle eventuali indagini e per le informazioni. Gestisce inoltre il canale di comunicazione e si occupa di fornire un feedback al segnalatore.
Tale gruppo di lavoro:
Il gestore del canale di segnalazione o il gruppo di lavoro per la gestione del processo whistleblowing può essere esterno all’organizzazione, nel caso in cui vi sia esigenza di trovare consulenti esperti nell’ambito legale, ad esempio (oppure perché facenti parte dell’Organismo di Vigilanza – OdV nelle realtà con Modello Organizzativo 231).
Questa Procedura Operativa, emessa ad attuazione del D.Lgs 10/03/2023 n. 24 regola il procedimento di segnalazione delle violazioni, sospette violazioni ed induzione a commettere violazioni di:
I lavoratori subordinati che siano a conoscenza di reali o potenziali violazioni sono incoraggiati a riportarle immediatamente all’organizzazione (di seguito “Segnalazioni”). Sarà garantita la riservatezza e non andranno incontro a ritorsioni di nessun genere.
Obiettivo di questa Procedura Operativa è descrivere e regolamentare la gestione del whistleblowing, in modo da permettere all’organizzazione e ai ruoli delegati di accertare la validità delle segnalazioni ed intraprendere le azioni opportune.
La procedura descritta di seguito deve essere eseguita nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione, in particolare in tema di obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy e, ove presente, dell’Organo Di Vigilanza (in applicazione della legge 231).
L’attività deve essere gestita come un trattamento, e come tale, deve essere inserito nel registro dei trattamenti (ove questo sia presente).
È necessario effettuare una valutazione di impatto per la valutazione della gestione in sicurezza dei dati; ove nominato è necessario acquisire il parere del DPO.
Il personale subordinato dell’organizzazione, il personale che gestisce la il canale di segnalazione e il personale che fa parte del gruppo di valutazione del whistleblowing devono:
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, e se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. (principio di minimizzazione del dato).
I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 non possono essere esercitati, o possono essere esercitati comunque proteggendo la riservatezza del segnalatore.
Deve essere predisposta idonea informativa privacy per tutti i potenziali segnalanti che viene pubblicata nel sito internet dell’organizzazione.
Qualora necessario, verrà predisposta un’ulteriore informativa per la specifica segnalazione.
I soggetti che condividono gli stessi sistemi di segnalazione devono gestire la condivisione con specifico documento (potrebbe servire la nomina a responsabile del trattamento o accordo di contitolarità a seconda della specifica situazione).
Le informazioni ed i dati non possono essere conservati più a lungo di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Dovranno quindi essere cancellati i dati relativi sia alle segnalazioni e a tutte le comunicazioni intercorse: sia nel canale di comunicazione, che nei dispositivi digitali o negli eventuali archivi cartacei usati per la gestione del whistleblowing.
Le cancellazioni digitali e la distruzione dei documenti cartacei dovrà essere effettuata a norma di legge.
Si definiscono violazioni:
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta oppure orale.
L’organizzazione si è dotata di un software di segnalazione adeguatamente protetto e giudicato sicuro dalla Valutazione di Impatto. Si potrà accedere al software tramite il sito aziendale nell’apposita area di segnalazione o utilizzando il seguente link: https://mercedesrossi.whistlelink.com
Il software mette a disposizione l’inserimento guidato delle informazioni che saranno ricevute dal gestore del canale.
Nel caso si voglia effettuare una segnalazione in forma orale il gestore del canale, i cui contatti E-mail e telefonici sono adeguatamente pubblicizzati all’interno dell’organizzazione e sul sito internet, provvederà a contattare il segnalatore. Il gestore del canale organizzerà un incontro entro 15 giorni dalla richiesta, con il segnalatore nella massima privacy in modo tale da tutelare la riservatezza del segnalatore stesso. Al termine dell’incontro il rilascerà un documento di attestazione dell’avvenuta segnalazione.
Se si decide di non dichiarare le proprie generalità nel canale di comunicazione, la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.
La segnalazione non può contenere:
Chi gestisce il canale di comunicazione interna deve:
Le condizioni per poter effettuare una segnalazione esterna (segnalazione all’ANAC) sono:
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione (link https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F) esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Per i lavoratori subordinati in cui vige un modello organizzativo 231 e l’organizzazione ha meno di 50 lavoratori subordinati NON è possibile effettuare segnalazioni esterne.
Le azioni derivanti dalla segnalazione devono essere prese in considerazione con la massima imparzialità e riservatezza da tutte le parti coinvolte, nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.
L’organizzazione non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.
Eventuali minacce o ritorsioni nei confronti del segnalatore devono essere prontamente riportare al gestore del canale di segnalazione.
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza esplicito consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al periodo precedente, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto alla trasparenza.
Ferme restando le tutele sopra richiamate, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
Gli enti o le persone segnalatori non possono subire alcuna ritorsione.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dai segnalatori, se questi dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Di seguito sono indicate talune fattispecie che, costituiscono ritorsioni:
Dopo aver ricevuto la segnalazione, il gruppo di valutazione deve accertare la validità della segnalazione effettuando ogni attività ritenuta opportuna. A tale scopo, previa autorizzazione della direzione, possono essere inclusi nelle attività di verifica ed indagine, a titolo di esempio:
A conclusione della fase di verifica:
Operativamente si dovrà procedere secondo alcuni passaggi:
Le indagini interne consistono in attività di approfondimento condotte dall’ente nell’ambito della propria organizzazione al fine di:
Le indagini prevedono i seguenti passaggi:
A seconda dei casi, le modalità tipiche per svolgere le indagini interne sono:Ø Analisi di banche dati (ad es., camere di commercio) e altre fonti pubbliche (ad es., social media) per individuare possibili collegamenti tra segnalato e terzi.Ø Raccolta e analisi di documenti aziendali rilevantiØ Analisi forensi dei dispositivi (ad es., pc, telefono, tablet) assegnati al segnalato per verificare la presenza di eventuali prove a conferma della segnalazione (ad es., e-mail, messaggi)Ø Interviste di persone che possono riferire informazioni importanti per provare le violazioni segnalate
L’organizzazione si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abusi (segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione).
La piattaforma utilizzata come canale interno di comunicazione è whistlelink, accessibile al seguente link:
https://mercedesrossi.whistlelink.com
.
Per le segnalazioni di persona (tramite incontro) è necessario contattare il responsabile del canale di comunicazione alla seguente E-mail: catiusciagrandi@rossispa.it
ATTENZIONE
Una volta completata la segnalazione è indispensabile registrare i seguenti dati (che sono le credenziali per accedere di nuovo alla piattaforma):
numero del caso e codice di verifica come sotto riportato.
Se questi dati non vengono memorizzati o registrati non sarà più possibile rientrare nella segnalazione per vederne l’esito o le eventuali richieste di ulteriori informazioni.
Nel il gestore del canale, ne la piattaforma whistlelink possono recuperare tali credenziali
SEDE LEGALE Via G.Dottori, loc. San Sisto, 06132 (PG)
P.IVA. 03316760549
ISCRITTA AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) E000452471
SOGGETTA ALLA VIGILANZA DELL’IVASS E ISCRITTA AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home
L'INDIRIZZO PEC DEL CONVENZIONATO rossiautosrl@pec.it
RECAPITI PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI IN AMBITO ASSICURATIVO
relazioniclienti@rossispa.it
(+39) 075 9697162